Permesso di costruire

  • Servizio attivo

La pratica edilizia più complessa è il PDC (Permesso Di costruire), è un provvedimento amministrativo emesso dal comune con cui si autorizza la trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, trasformazione che deve necessariamente essere conforme.


A chi è rivolto

Informazione non disponibile.

Descrizione

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo, emesso dal Comune, che consente la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.
Secondo il Testo unico sull'edilizia (DPR 6/6/2001 n. 380) il permesso di costruire è necessario per:

1) gli interventi di nuova costruzione;
sono da considerarsi tali:

la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (v. art. 87 e segg. del D.lgs. 259/2003);
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, che sono destinati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale;
3) gli interventi di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione c.d. pesante) che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso o modificazione della sagoma degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42. Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, anche la Scia (Scia alternativa al permesso di costruire).

Come fare

La presentazione è prevista esclusivamente per via telematica e deve essere effettuata tramite il servizio ON LINE:

Clicca qui

Se vuoi prendere un appuntamento presso l'ufficio EDILIZIA:

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO

Cosa serve

Per la presentazione dell'istanza è necessario compilare tutti i dati, firmare l'istanza e gli allegati e pagare i diritti di segreteria.

Cosa si ottiene

Modalità per il rilascio

Il permesso di costruire viene rilasciato se l'intervento è conforme alla vigente disciplina urbanistico edilizia e a tutta la restante normativa di settore avente incidenza con l'attività edilizia (normativa di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, efficienza energetica, ecc).
Dopo l'acquisizione dei pareri degli Enti o dei Settori comunali competenti, il permesso di costruire è rilasciato dal Dirigente responsabile. L'avviso di rilascio è notificato al richiedente.
Il ritiro del permesso avviene solo in modalità telematica, entro 120 giorni dalla data di notifica dell'avviso di rilascio. Il permesso non ritirato nei termini decade.

Procedure legate all'esito

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

Tempi e scadenze

Informazione non disponibile.

Quanto costa

I costi del permesso di costruire sono:

il contributo di costruzione, il cui importo viene determinato in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, secondo le tariffe determinate nel Disciplinare per l'applicazione del contributo di costruzione (approvato con deliberazione di C.C. n. 87 del 24/10/2011).
- i diritti di segreteria, pari a euro 210 se si tratta di permesso ordinario, pari a euro 280 se si tratta di permesso in sanatoria;
- i diritti di sopralluogo tecnico pari a euro 30;
- la cartellina di progetto pari a euro 15;
- l'imposta di bollo pari a euro 16.

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Leggi regionali:

Normativa regionale

Regolamento edilizio vigente.

Unità organizzativa responsabile

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Salta al contenuto principale