Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo, emesso dal Comune, che consente la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.
Secondo il Testo unico sull'edilizia (DPR 6/6/2001 n. 380) il permesso di costruire è necessario per:
1) gli interventi di nuova costruzione;
sono da considerarsi tali:
la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (v. art. 87 e segg. del D.lgs. 259/2003);
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, che sono destinati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale;
3) gli interventi di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione c.d. pesante) che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso o modificazione della sagoma degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42. Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, anche la Scia (Scia alternativa al permesso di costruire).